06/04/2022
Approvato, in esame preliminare, un disegno di legge recante “Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane”. Il Ministero degli Affari Regionali mette al centro la valorizzazione e lo sviluppo.
Il provvedimento, che ha visto l’ok lo scorso 10 marzo 2022 da parte del Consiglio dei Ministri, introduce “misure organiche finalizzate a favorire lo sviluppo economico e la ripresa di tanti territori montani che avranno l’opportunità di diventare sempre più una risorsa per il Paese”.
Sostenere la crescita dei Comuni montani e contrastarne lo spopolamento sono due fra i principali obiettivi di questa misura. Creare le condizioni affinché i giovani decidano di restare, in modo tale che gli oltre 4mila comuni che in Italia sorgono su territori montani oltre a un passato fatto di storie e tradizioni possano avere anche un futuro.
Il Ddl, in un testo unitario e sistematico, raccoglie tutti gli interventi normativi che mirano a ridurre le condizioni di svantaggio delle comunità montane e riguardano i seguenti punti:
Il finanziamento avverrà tramite il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit), in cui confluiscono le risorse del Fondo Nazionale per la montagna e del Fondo Integrativo per i Comuni montani per il quale l’ultima legge di bilancio ha previsto lo stanziamento di 100 milioni per il 2022 e 200 milioni dal 2023.
Di seguito i provvedimenti che riguardano gli agricoltori e gli under 35:
Agli imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei comuni (di cui all’articolo 2 Ddl) e che investono nel miglioramento delle pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l’ambiente e il clima, spetta il riconoscimento di un contributo pari al 10% del valore degli investimenti effettuati negli anni dal 2023 al 2025, nel limite complessivo di spesa pari a € 4milioni per ciascun anno. Si tratta di un credito d’imposta cumulabile con altre agevolazioni per le stesse spese e utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 241/97; non si applicano i limiti di cui all’art. 1 c. 53 L. 244/2007 e di cui all’art. 34 L. 388/2000.
Le piccole imprese e le microimprese individuate dalla Raccomandazione UE 2003/361/CE della Commissione (UE), del 6 maggio 2003, in cui il titolare o almeno uno degli esercenti non abbia compiuto 36 anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge potranno essere i beneficiari della misura “imprese montane giovani”. Il provvedimento prevede che, dopo il 1° gennaio 2022, coloro che intraprendono una nuova attività nei comuni (di cui all’articolo 2 Ddl), per il periodo d’imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d’imposta successivi, viene riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, in misura pari alla differenza tra:
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